Divieto di fermata e di sosta

Divieto di fermata …… in caso d’infrazione, alla sanzione si aggiunge pure la rimozione del veicolo, Si ricorda che l’articolo 157 comma 1 lettera b) del Codice della Strada

per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia”.

IL CARTELLO DEL DIVIETO DI FERMATA 

Il cartello di divieto di fermata, di forma circolare e blu con bordo rosso e barra obliqua rossa, a forma di X, vieta sia la sosta che la fermata a tutti i veicoli, compresi taxi e autobus, sul lato della strada ove è posto. Il divieto riguarda qualsiasi fermata volontaria dell’auto, anche se solo per far salire o scendere un passeggero, ma non vale ovviamente per i casi di forza maggiore, come fermarsi a un semaforo rosso oppure per evitare di investire qualcuno, o ancora in caso di avaria del veicolo. In assenza di iscrizioni integrative, il segnale di divieto di fermata vige 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che festivi. Se integrato con il segnale di Fine, il divieto di fermata è vietato solo nel tratto compreso tra i due cartelli (Inizio e Fine), altrimenti cessa di validità dopo il primo incrocio, se non è ripetuto.

REGOLE DEL DIVIETO DI FERMATA

L’art. 158 CdS elenca tutte le circostanze che prevedono il divieto di fermata che, non dimentichiamolo, include anche la sosta (infatti più correttamente si definisce divieto di fermata e di sosta), mentre il divieto di sosta NON riguarda pure la fermata:

– in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino a essi da intralciarne la marcia;

– nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

– sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

– in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

– fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

– nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

– sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

– sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

– negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici.

DIFFERENZA CON IL DIVIETO DI SOSTA  

Per “sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. Quindi la fermata dev’essere breve, anzi brevissima, e il conducente ha l’obbligo di non allontanarsi,  mentre la sosta può essere prolungata e il conducente può andarsene. A livello regolamentare le principali differenze riguardano la durata del provvedimento  o meglio, nei centri urbani il divieto di fermata è per 24 ore, quello di sosta solo dalle 8 alle 20, salvo diversa segnalazione) e l’obbligo di rimozione che per la fermata è previsto sempre e per la sosta solo in determinati casi.

DIVIETO DI FERMATA: MULTA E RIMOZIONE DEL VEICOLO 

Chi viola il divieto di fermata rischia una multa da 41 a 168 euro per i ciclomotori e i motocicli a due ruote e da 87 a 344 euro per le auto e i restanti veicoli + la perdita di 2 punti patente. Le sanzioni si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione. Come già anticipato, ai veicoli che non rispettano il divieto di fermata si applica sempre la rimozione forzata.

Pensa alla vita…guida con la testa!!

campagna permanente per la sicurezza stradale ANVU

a cura del Commissario Capo STEFANO BUGLI e del Commissario Principale SALVATORE SIGNORELLI

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